Condizioni generali
Condizioni generali di contratto di thermohauser GmbH
(a partire dal 15 marzo 2021)
PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Le presenti Condizioni Generali ("CG") si applicano a tutti i rapporti commerciali attuali e futuri con i nostri clienti ("Clienti"). Le CGV si applicano solo se il Cliente è un imprenditore (Sezione 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
1.2. Le CGV si applicano in particolare ai rapporti commerciali in cui il Cliente
- a. la vendita e/o la consegna di beni mobili ("beni") - indipendentemente dal fatto che i beni siano prodotti da noi o acquistati da fornitori (artt. 433 e 651 BGB) - e/o
- b. la fornitura di servizi di riparazione o di ispezioni di sicurezza ("Lavori")
è commissionata. Nelle presenti CGV, per "Servizi" si intende qualsiasi forma di attività da parte nostra, a meno che il termine non sia espressamente descritto in altro modo.
1.3 Le nostre CGV sono composte da tre parti. La Parte 1 regola le condizioni generali, mentre la Parte 2 regola le condizioni speciali per la vendita e la consegna dei beni e la Parte 3 regola le condizioni speciali per i lavori.
1.(4) Se non diversamente concordato, le CGV nella versione valida al momento dell'ordine del cliente o, in ogni caso, nell'ultima versione comunicata al cliente in forma testuale, si applicheranno anche come accordo quadro per contratti futuri analoghi, senza che noi dobbiamo farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso; informeremo il cliente di eventuali modifiche alle nostre CGV.
1.5 Le nostre CGV si applicano in via esclusiva. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del cliente diventeranno parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui avremo espressamente acconsentito alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se eseguiamo servizi senza riserve sapendo delle condizioni generali del cliente. Gli accordi individuali stipulati con il cliente in singoli casi (compresi gli accordi collaterali, i supplementi e le modifiche) avranno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Salvo prova contraria, un contratto scritto o una nostra conferma scritta faranno fede per il contenuto di tali accordi. 6. Dichiarazioni e dichiarazioni giuridicamente rilevanti.
1.6. Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte del cliente in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, notifica di difetti, cancellazione o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). I requisiti formali previsti dalla legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante, rimangono inalterati.
1.7. I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicheranno pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1. Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti, a meno che non le abbiamo espressamente definite vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design tecnico, alla forma, al colore e al peso, a condizione che ciò non comprometta la funzionalità della merce e sia ragionevole per il cliente.
2.2. Effettuando un ordine, il cliente dichiara in modo vincolante di voler acquistare i prodotti ordinati o di voler commissionare i lavori o gli altri servizi richiesti. Se non diversamente indicato nell'offerta contrattuale contenuta nell'ordine o nella richiesta, avremo il diritto di accettarla entro due (2) settimane dal ricevimento. Ciò avverrà per iscritto o in forma di testo o con l'invio della merce ordinata. La fatturazione equivale all'accettazione dell'ordine.
2.3. La nostra conferma d'ordine - se emessa - comprensiva delle presenti CGV sarà determinante per l'ambito della consegna o del servizio contrattualmente dovuti. Gli accordi collaterali verbali prima della conferma d'ordine non sono vincolanti a meno che non siano stati da noi confermati per iscritto o in forma testuale. La conferma d'ordine sostituisce qualsiasi accordo accessorio verbale, a meno che non sia espressamente indicato in ciascun caso che esso è vincolante. La Parte 1, Clausola 1.6, delle CGV rimarrà inalterata.
2.4. La conclusione di ogni contratto da parte nostra è subordinata alla corretta e puntuale consegna da parte dei nostri fornitori. Tuttavia, ciò si applica solo se non siamo responsabili della mancata consegna e se concludiamo un'operazione di copertura congruente con il nostro fornitore. In caso di mancata disponibilità della merce, informeremo immediatamente il cliente e, se il corrispettivo è già stato pagato, lo rimborseremo immediatamente.
2.5. ci riserviamo i diritti di proprietà, i diritti d'autore e altri diritti di proprietà industriale su tutti i cataloghi, la documentazione tecnica (ad es. illustrazioni, disegni, descrizioni delle prestazioni, piani, calcoli, calcoli, riferimenti alle norme DIN) e altre descrizioni o documenti dei prodotti, compresi quelli in formato elettronico. Il cliente può trasmetterli a terzi solo con il nostro consenso scritto, indipendentemente dal fatto che li abbiamo etichettati come riservati.
2.6. Nella misura in cui forniamo al cliente immagini e testi per cataloghi e materiale pubblicitario simile, ci riserviamo espressamente tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà industriale. Il cliente può cedere questo materiale a terzi solo con il nostro consenso scritto, che può essere revocato in qualsiasi momento. Le immagini e i testi possono essere distribuiti solo sotto forma di cataloghi e materiale pubblicitario abituale. Non sono consentite modifiche e/o aggiunte senza la nostra autorizzazione.
3. PERIODO DI CONSEGNA, RITARDO
3.1. Le date di consegna o i periodi di esecuzione che non sono stati espressamente concordati come vincolanti sono esclusivamente informazioni non vincolanti.
3.2. I ritardi nell'adempimento dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che rendono l'adempimento significativamente più difficile o impossibile per noi, in particolare scioperi, serrate, ordini ufficiali, epidemie o pandemie, ci esonerano - anche se si verificano presso i nostri fornitori o i loro subappaltatori - dall'obbligo di adempimento puntuale per la loro durata e prolungano un periodo di adempimento concordato in modo vincolante per la durata dell'interruzione entro limiti ragionevoli. Non saremo responsabili delle suddette circostanze anche se si verificano durante un ritardo già esistente. Se la fine dell'interruzione non è prevedibile o se dura più di tre (3) mesi, ciascuna delle parti avrà il diritto di recedere o risolvere il contratto. Le richieste di risarcimento danni sono escluse a meno che non ci sia dolo o colpa grave.
3.3. Se il cliente è inadempiente nell'accettazione, avremo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni risultanti e delle eventuali spese aggiuntive. Lo stesso vale se il cliente viola colpevolmente i suoi obblighi di cooperazione. Il rischio di deterioramento accidentale e di perdita accidentale passerà al cliente al momento della mancata accettazione o del ritardo del debitore.
4. PREZZI, TERMINI DI PAGAMENTO
4.1. In linea di principio, si applicano i nostri prezzi correnti al momento della conclusione del contratto, a meno che non abbiamo offerto un prezzo diverso in singoli casi. Tali offerte di prezzo saranno vincolanti solo per un periodo di trenta (30) giorni dalla loro data. Dopo la conclusione del contratto, ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi nel caso in cui i costi dei materiali e della produzione siano aumentati di oltre il 5% dalla conclusione del contratto.
4.2. Le spese di viaggio e di alloggio, i costi per determinati strumenti o materiali e i costi per servizi di terzi, nonché tutte le altre spese indirette, saranno rimborsate separatamente e in anticipo, se non diversamente concordato per iscritto.
4.3. Tutti i prezzi per le consegne e i servizi sono espressi in euro franco fabbrica di Uhingen più la rispettiva imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Eventuali costi di imballaggio, spedizione o trasporto effettivamente sostenuti per la consegna ed eventuali assicurazioni sul trasporto richieste dal cliente saranno fatturati separatamente e saranno a carico del cliente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici saranno a carico del cliente. 4. Il cliente è tenuto a pagare le spese di spedizione.
4.4. nel caso di clienti che si presentano per la prima volta e nel caso di un rapporto commerciale continuativo di durata inferiore a sei (6) mesi, il servizio sarà fornito dietro pagamento anticipato, dopo la scadenza di tale periodo in acconto.
4.5. La detrazione dello sconto in contanti sarà consentita solo in presenza di un accordo scritto speciale tra noi e il cliente. Il cliente si impegna a pagare il prezzo di acquisto entro quattordici (14) giorni dalla consegna o dal ricevimento della merce. Allo scadere di tale termine, il cliente sarà automaticamente in mora nel pagamento senza necessità di ulteriori solleciti. Il pagamento sarà considerato effettuato solo quando potremo disporre dell'importo. In caso di pagamento con assegno, il pagamento sarà considerato effettuato solo quando l'assegno sarà stato incassato.
4.6 Se il cliente è in ritardo con i pagamenti, si applicano le disposizioni di legge.
4.7. Se il cliente è in mora, avremo il diritto di richiedere gli interessi di mora al tasso legale applicabile (§ 288 comma 2 BGB). Ci riserviamo espressamente il diritto di dimostrare e richiedere danni maggiori causati dalla mora. Il nostro diritto agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) nei confronti dei commercianti rimane inalterato.
4.8. I diritti di compensazione e di ritenzione del cliente sono ammissibili solo in caso di crediti legalmente stabiliti, riconosciuti o non contestati.
4.9. se dopo la stipula del contratto risulta evidente (ad esempio a seguito di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è compromesso dall'incapacità di pagamento del cliente, avremo il diritto di rifiutare l'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge e, se necessario, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti per la produzione di beni non fungibili (prodotti personalizzati), potremo dichiarare il nostro recesso immediatamente; le disposizioni di legge sulla rinuncia alla fissazione di un termine rimarranno inalterate.
5. RESPONSABILITÀ
5.1. Se non diversamente indicato nelle presenti CGV, comprese le seguenti disposizioni, saremo responsabili in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge.
5.2. saremo responsabili per i danni - a prescindere dai motivi legali - nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di negligenza grave, saremo responsabili solo per i danni prevedibili e che si verificano tipicamente. In caso di semplice negligenza, saremo responsabili, con uno standard di responsabilità più mite in conformità alle disposizioni di legge (ad esempio per la cura dei propri affari), solo per
- a. per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,
- b. per danni derivanti dalla violazione non trascurabile di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
5.3. Le limitazioni di responsabilità derivanti dalla Parte 1, Clausola 5.2, si applicheranno anche in caso di violazioni di obblighi da parte o a favore di persone di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Non si applicheranno nel caso in cui abbiamo occultato fraudolentemente un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce e per i reclami del cliente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto (ProdHaftG).
5.4. il cliente può recedere o annullare il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se siamo responsabili della violazione degli obblighi. È escluso il diritto di recesso del cliente, in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB. Il diritto di recesso del cliente per giusta causa rimane inalterato. Per tutti gli altri aspetti, si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.
5.5. Se siamo in ritardo nell'adempimento dei nostri obblighi di consegna, il nostro cliente può - se può dimostrare in modo credibile di aver subito un danno come conseguenza - richiedere un risarcimento per ogni settimana completa di ritardo pari a un massimo dello 0,5%, ma non superiore a un totale del 5% del prezzo per la parte delle consegne che non ha potuto essere utilizzata per lo scopo previsto a causa del ritardo. Sia le richieste di risarcimento danni da parte del cliente a causa del ritardo nella consegna che le richieste di risarcimento danni in sostituzione della prestazione che superano i limiti sopra indicati sono escluse in caso di nostro ritardo, anche dopo la scadenza di un termine stabilito per la consegna. Ciò non si applica nel caso in cui il ritardo sia imputabile a noi intenzionalmente o per grave negligenza.
5.6. il cliente è tenuto ad adottare misure adeguate per evitare e ridurre al minimo i danni.
6. DISPOSIZIONI FINALI
6.1. Si applicherà la legge della Repubblica Federale di Germania, con l'esclusione di conflitti internazionali o del diritto uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
6.2. Nella misura consentita dalla legge, il foro competente esclusivo per le controversie derivanti dal presente contratto sarà la nostra sede legale. Tuttavia, siamo autorizzati ad agire in giudizio anche presso il foro competente generale del cliente.
6.3. Le presenti CGV sono disponibili per il cliente in lingua tedesca e inglese. In caso di discrepanza, prevarrà il testo tedesco.
6.4. Qualora il contratto o le presenti CGV contengano delle lacune, si riterrà che per colmarle siano state concordate quelle disposizioni legalmente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato in conformità agli obiettivi economici del contratto e allo scopo delle presenti CGV se fossero state a conoscenza delle lacune.
PARTE 2 CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA E CONSEGNA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Le presenti condizioni speciali di vendita e consegna ("Condizioni di Vendita") si applicano in aggiunta alle CGV nella misura in cui ci impegniamo a consegnare la merce al cliente (§ 433 e seguenti del BGB). Le Condizioni di Vendita si applicano anche ai contratti di consegna di beni mobili da fabbricare o produrre (§ 650 BGB).
1.2. In caso di contraddizione tra le Condizioni di Vendita e le CGV, le Condizioni di Vendita avranno la precedenza nella misura in cui ciò sia necessario per risolvere la contraddizione.
2. IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
2.1. Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le consegne saranno effettuate franco magazzino, che è anche il luogo di adempimento della consegna e di ogni adempimento successivo.
2.2. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali e a fornire servizi parziali in qualsiasi momento, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il cliente.
2.3. Se non diversamente concordato, l'imballaggio sarà addebitato al prezzo di costo. Inoltre, si applicano le disposizioni di legge del decreto sugli imballaggi.
2.4. la merce sarà spedita ad altra destinazione su richiesta e a spese del cliente ("vendita a destinazione"). In deroga alla Parte 1, Clausola 3.1, le date di consegna per le spedizioni di vendita si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altra persona o organizzazione designata per effettuare la spedizione ("vettore"). Se non diversamente concordato, avremo il diritto di determinare il tipo di spedizione, in particolare la compagnia di trasporto, il percorso di spedizione e l'imballaggio. Il carico e la spedizione saranno sempre non assicurati e a rischio del cliente. Tuttavia, su richiesta e a spese del cliente, assicureremo la consegna con un'assicurazione sul trasporto. Ci impegneremo a tenere conto dei desideri e degli interessi del cliente per quanto riguarda il tipo e l'itinerario di spedizione; eventuali costi aggiuntivi sostenuti di conseguenza - anche se in singoli casi è stata concordata la consegna in porto franco - saranno a carico del cliente. 5. La merce consegnata deve essere accettata dal cliente.
2.5. Gli articoli consegnati devono essere accettati dal cliente. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa al cliente al più tardi al momento della consegna della merce al cliente; in caso di vendita con spedizione, invece, il rischio passa al momento della consegna della merce al vettore. Se è stata concordata l'accettazione, questa sarà determinante per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di legge sui contratti di lavoro e di servizi si applicano anche all'accettazione concordata. Se il cliente è in ritardo nell'accettazione, questa sarà considerata equivalente alla consegna o all'accettazione. Non siamo responsabili per i danni durante il trasporto. Il destinatario dovrà ritenere responsabile la ferrovia, l'ufficio postale o lo spedizioniere subito dopo aver ricevuto la spedizione. Se ci viene notificato un danno di trasporto, questo può essere preso in considerazione per l'inoltro al vettore solo se riceviamo la notifica entro cinque (5) giorni dalla consegna della spedizione. Se il luogo di adempimento si discosta dal principio di cui alla Parte 2, Clausola 2.1 e/o il trasporto in un luogo diverso da quello specificato nella Parte 2, Clausola 2.1 viene effettuato a nostre spese e/o a nostro rischio per qualsiasi altro motivo, il cliente sarà obbligato a controllare che l'imballaggio della merce non presenti danni al momento della consegna per ferrovia, posta o vettore, a registrare per iscritto eventuali danni e a farli confermare dal vettore al fine di salvaguardare i diritti di rivendicare eventuali danni da trasporto.
2.6. Le disposizioni di legge si applicano alla mancata accettazione da parte del cliente. Se la spedizione viene ritardata su richiesta o per colpa del cliente, la merce verrà immagazzinata a spese e a rischio del cliente. In questo caso, la notifica di disponibilità alla spedizione equivale alla spedizione. A partire da un (1) mese dopo la notifica di disponibilità alla spedizione, al cliente verranno addebitati i costi sostenuti per il deposito, almeno lo 0,5% dell'importo netto della fattura per ogni mese. Avremo inoltre il diritto di smaltire gli articoli consegnati dopo la scadenza di un termine ragionevole e infruttuoso. Non sono esclusi ulteriori danni.
2.7. In caso di ritardo nella consegna, il cliente avrà il diritto di recedere dal contratto solo se il ritardo è imputabile a noi e se un ragionevole periodo di tolleranza per la consegna stabilito dal cliente è scaduto senza successo.
3. QUALITÀ, DIRITTI DEL CLIENTE IN CASO DI DIFETTI, OBBLIGO DI ISPEZIONE
3.1. Le disposizioni di legge si applicano ai diritti del cliente in caso di difetti materiali e di titoli di proprietà (inclusa la consegna errata e breve, nonché il montaggio improprio o le istruzioni di montaggio difettose), se non diversamente specificato di seguito.
3.2. la base della nostra responsabilità per i difetti è soprattutto l'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra pagina internet) saranno considerate un accordo sulla qualità dei prodotti.
3.3. Se la qualità non è stata concordata, si valuterà in conformità alle disposizioni di legge se esiste o meno un difetto (Sezione 434 (1) frasi 2 e 3 BGB). Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali dichiarazioni pubbliche rilasciate dal produttore o da altre terze parti (ad esempio, dichiarazioni pubblicitarie).
3.4. i reclami del cliente per i difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica dei difetti (§§ 377, 381 HGB). Se un difetto si manifesta al momento della consegna, dell'ispezione o in un momento successivo, dobbiamo notificarlo immediatamente per iscritto o in forma di testo. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto o in forma di testo entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili durante l'ispezione devono essere segnalati entro lo stesso termine dalla scoperta. Se il cliente non effettua un'ispezione adeguata e/o non segnala i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato o non segnalato in tempo o non segnalato correttamente sarà esclusa in conformità alle disposizioni di legge. Il cliente avrà l'onere della prova per tutti i requisiti di reclamo, ossia per il difetto stesso, il momento in cui è stato scoperto il difetto e la tempestività della notifica del difetto. 5. Se la merce consegnata è difettosa, il cliente non potrà essere ritenuto responsabile.
3.5. Se l'articolo consegnato è difettoso, possiamo scegliere inizialmente se fornire un adempimento successivo ponendo rimedio al difetto (miglioramento successivo) o consegnando un articolo privo di difetti (consegna sostitutiva). Il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle condizioni di legge rimane inalterato.
3.6. Siamo autorizzati a far dipendere l'adempimento successivo dal pagamento del prezzo di acquisto dovuto dal cliente. Tuttavia, il cliente avrà il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
3.7. il cliente deve concederci il tempo e l'opportunità necessari per il successivo adempimento dovuto, in particolare per consegnare la merce rifiutata a scopo di ispezione. In caso di consegna sostitutiva, il cliente dovrà restituirci l'articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge.
3.8. Ci faremo carico delle spese necessarie ai fini dell'ispezione e del successivo adempimento, in particolare dei costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, se effettivamente esiste un difetto. In caso contrario, potremo richiedere al cliente il rimborso dei costi sostenuti a seguito della richiesta ingiustificata di rimediare al difetto (in particolare i costi di ispezione e trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile dal cliente.
3.9. in casi urgenti, ad esempio se la sicurezza operativa è messa a repentaglio o per evitare danni sproporzionati, il cliente ha il diritto di porre rimedio al difetto da solo e di chiedere a noi un risarcimento per le spese oggettivamente necessarie a tal fine. Il cliente deve essere informato immediatamente, se possibile in anticipo, di tale auto-rimedio. Il diritto di auto-riparazione non si applica se avremmo il diritto di rifiutare un adempimento successivo corrispondente in conformità alle disposizioni di legge. 10. Il diritto di auto-riparazione non si applica se l'adempimento successivo non è stato effettuato in conformità alle disposizioni di legge.
3.10. Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine ragionevole fissato dal cliente per l'adempimento successivo è scaduto senza successo o non è possibile ai sensi delle disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. Nel caso di un difetto insignificante, tuttavia, non è previsto il diritto di recesso.
3.11. le richieste di risarcimento danni o di rimborso di spese inutili da parte del cliente sussistono solo in conformità alla Parte 1, Clausola 5, anche in caso di difetti e sono altrimenti escluse.
3.12. non saremo responsabili per le conseguenze di modifiche o trattamenti impropri della merce o per le conseguenze di una manutenzione inadeguata da parte del cliente o di terzi o per i difetti causati dalla normale usura o dal trasporto.
3.13. Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o un termine ragionevole fissato dal cliente per l'adempimento successivo è scaduto senza successo o è dispensabile in base alle disposizioni di legge, i diritti del cliente saranno disciplinati dalle disposizioni di legge, tenendo conto della Parte 1, Clausola 5 delle presenti CGV.
3.14 Nel caso in cui, in via eccezionale e in assenza di difetti della merce, accettassimo l'annullamento della transazione di acquisto, il cliente dovrà restituirci la merce nella sua confezione originale e pagare un risarcimento pari al 15% del prezzo netto di acquisto più l'IVA applicabile. Non esiste alcun diritto a tale annullamento; esso non viene offerto in nessun caso per i prodotti su misura (ossia i beni che sono stati adattati o fabbricati individualmente in base alle esigenze del cliente).
4. RISERVA DI PROPRIETÀ
4.1. ci riserviamo la proprietà della merce fino alla completa liquidazione di tutti i crediti nei confronti del cliente derivanti dal rispettivo contratto e da un rapporto commerciale in corso a cui abbiamo diritto ora o in futuro ("merce riservata").
4.2. Se il cliente viola il contratto o non è in regola con i pagamenti, saremo autorizzati, dopo aver fissato un periodo di tolleranza ragionevole, a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione della merce riservata. Il ritiro della merce prenotata costituirà la cancellazione del contratto. Il cliente dovrà sostenere le spese di trasporto. Il sequestro dei beni riservati costituisce annullamento del contratto. Abbiamo il diritto di utilizzare i beni riservati dopo averli ritirati. Dopo aver dedotto un importo ragionevole per i costi di realizzazione, il ricavato della realizzazione sarà compensato con gli importi dovuti dal cliente.
4.3. il cliente sarà in ogni caso obbligato a trattare con cura i beni riservati e ad assicurarli adeguatamente a proprie spese contro incendi, danni da acqua e furti al valore di sostituzione fino a quando non passeranno in sua proprietà attraverso il pagamento completo.
4.4. il cliente è autorizzato a rivendere e/o utilizzare la merce prenotata nel corso della normale attività commerciale, a condizione che non sia in ritardo con il pagamento. Non sono consentiti pegni o trasferimenti a titolo di garanzia. L'imprenditore ci cede interamente a titolo di garanzia tutti i crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro motivo legale (assicurazione, azione non autorizzata) in relazione alla merce riservata (compresi tutti i crediti relativi al saldo del conto corrente); accettiamo la cessione. Autorizziamo revocatoriamente l'imprenditore a riscuotere a proprio nome i crediti a noi ceduti. L'autorizzazione all'addebito diretto può essere revocata in qualsiasi momento se l'imprenditore non adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento. L'imprenditore non è inoltre autorizzato a cedere questo credito a scopo di recupero crediti tramite factoring, a meno che non venga contestualmente stabilito l'obbligo del factor di versare il corrispettivo dell'importo del credito direttamente a noi, fino a quando avremo ancora dei crediti nei confronti dell'imprenditore. L'imprenditore si impegna a trasmetterci l'importo incassato per l'ammontare della nostra fattura. Allo stesso tempo, l'imprenditore ci autorizza a riscuotere noi stessi il credito non appena l'imprenditore è in ritardo con il pagamento. Tuttavia, non siamo obbligati a effettuare questa auto-riscossione.
4.5. il cliente è tenuto a rispettare le leggi in materia, in particolare la legge contro la concorrenza sleale, quando rivende o smaltisce i beni soggetti a riserva di proprietà.
4.6. Se il cliente tratta o elabora la merce, lo farà solo in nostro nome e per nostro conto. Si impegna a informare i suoi partner commerciali di ciò. Acquisiremo la comproprietà di un nuovo articolo creato dalla lavorazione con un articolo di terzi. La nostra comproprietà corrisponde al rapporto tra il valore della merce da noi consegnata (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli lavorati. Lo stesso vale in caso di miscelazione. Se l'articolo del cliente deve essere considerato l'articolo principale a seguito della miscelazione, il cliente e noi concordiamo che il cliente trasferisca a noi la comproprietà proporzionale di tale articolo; accettiamo il trasferimento. Il cliente manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà di un articolo creato in questo modo per noi. In caso di rivendita di un articolo che è quindi di nostra comproprietà, la cessione dei crediti ai sensi della Parte 2, Clausola 4.4, avverrà nel rapporto tra la nostra quota di comproprietà e il valore della quota di comproprietà degli altri fornitori con riserva di proprietà.
4.7. il cliente deve immediatamente comunicarci per iscritto qualsiasi danno o distruzione della merce soggetta a riserva di proprietà, nonché l'accesso da parte di terzi alla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare il sequestro o qualsiasi altro pregiudizio dei nostri diritti di sicurezza da parte di terzi, nonché qualsiasi danno o distruzione della merce soggetta a riserva di proprietà, in modo che possiamo far valere i nostri diritti di proprietà. Il cliente è tenuto a fornirci tutti i documenti necessari per un intervento, a supportarci in tale misura nella misura ragionevole e a sostenere i ragionevoli costi di intervento da noi sostenuti. Lo stesso vale se i beni passano in possesso di terzi. Il cliente dovrà risarcire tutti i danni e i costi sostenuti per la violazione di questo obbligo e per le misure di intervento necessarie contro l'accesso da parte di terzi. 8. Il cliente è obbligato a rilasciare i beni a terzi.
4.8. siamo obbligati a svincolare le garanzie a cui abbiamo diritto nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 25% i crediti da garantire, per cui siamo responsabili della scelta delle garanzie da svincolare.
4.9. senza il nostro preventivo consenso scritto, al cliente è vietato utilizzare i nostri marchi protetti per prodotti fabbricati da terzi o per prodotti lavorati.
5. LIMITAZIONI
5.1. Le reciproche rivendicazioni delle parti contraenti cadranno in prescrizione in conformità alle disposizioni di legge, se non diversamente stabilito di seguito o nei termini e condizioni speciali per "Thermo Tower".
5.2. I suddetti termini di prescrizione della legge sulle vendite si applicheranno anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Tuttavia, le richieste di risarcimento danni da parte del cliente e le richieste di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
PARTE 3: CONDIZIONI SPECIALI PER I LAVORI
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Le condizioni speciali per la produzione di un'opera ("condizioni per le opere") si applicano in aggiunta alle CGC di cui sopra, nella misura in cui il cliente richieda la produzione di un'opera come successo specifico (§§ 631 e seguenti del BGB) e noi ci impegniamo espressamente a produrre l'opera.
1.2. In caso di contraddizione tra le condizioni per le opere e le CGC in singoli casi, le condizioni per le opere avranno la precedenza nella misura in cui ciò sia necessario per risolvere la contraddizione.
2. ACCETTAZIONE, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
2.1. il cliente si assume il rischio di perdita o danneggiamento accidentale dell'opera dal momento dell'accettazione.
2.2. Se il cliente non accetta il lavoro nonostante sia conforme al contratto, avremo il diritto di richiedere l'accettazione da parte del cliente entro un ragionevole periodo di tempo aggiuntivo da noi specificato. Se il cliente non accetta il lavoro entro tale periodo supplementare, il lavoro si considererà accettato. Per tutti gli altri aspetti, si applicheranno di conseguenza le disposizioni di legge sull'accettazione e le Clausole 2.5 e 2.6 della Parte 2 sulla mancata accettazione.
2.3. in caso di ritardo nella produzione dell'opera da noi prevista, il cliente avrà il diritto di recedere dal contratto solo se il ritardo è imputabile a noi e se un termine ragionevole fissato dal cliente per la produzione dell'opera promessa è trascorso senza successo.
3. QUALITÀ, DIRITTI DEL CLIENTE IN CASO DI DIFETTI, OBBLIGO DI ISPEZIONE
3.1. Faremo ogni sforzo commercialmente ragionevole, in conformità con lo stato più recente delle conoscenze scientifiche e tecniche, per fornire al cliente il lavoro concordato dalle parti. Se non diversamente concordato contrattualmente, siamo tenuti a fornire un'opera che sia adatta al normale utilizzo e che abbia una qualità usuale per opere dello stesso tipo e che il cliente può aspettarsi in base al tipo di opera. Garantiamo solo il rispetto delle regole riconosciute della tecnologia, l'applicazione della diligenza scientifica e la fornitura dei servizi concordati con personale qualificato, ma non l'idoneità dell'opera per uno scopo specifico o l'ulteriore elaborazione o utilizzo dell'opera da parte del cliente, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato nel contratto.
3.2. L'accettazione incondizionata del lavoro esclude tutti i diritti e le rivendicazioni del cliente in relazione a difetti già riconoscibili al momento dell'accettazione. La rivendicazione di diritti in relazione a difetti non riconoscibili al momento dell'accettazione sarà esclusa a meno che il cliente non ci informi per iscritto di tale difetto subito dopo la sua scoperta.
3.3. I diritti del cliente in caso di difetti dell'opera saranno determinati in conformità alle disposizioni della Parte 2, Clausola 3.
4. LIMITAZIONE
4.1. Le reciproche rivendicazioni delle parti contraenti cadranno in prescrizione in conformità alle disposizioni di legge, a meno che non sia diversamente stabilito di seguito.
4.2. In deroga al § 634a comma 1 BGB, il termine generale di prescrizione per i reclami derivanti da difetti materiali e da vizi del titolo è di un (1) anno dall'accettazione.
4.3. i suddetti termini di prescrizione della legge sul lavoro e sulla manodopera si applicheranno anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente che si basano su un difetto nell'esecuzione del lavoro, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Tuttavia, le richieste di risarcimento danni del cliente e le richieste di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto cadranno in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
GARANZIA, SERVIZI DI RIPARAZIONE E PACCHETTO DI SERVIZI PLUS PER "THERMO TOWER"
Le seguenti condizioni hanno la precedenza sulle nostre Condizioni Generali ("CGC") in caso di acquisto di una "Thermo Tower" da parte nostra. Le nostre CGC continueranno ad essere applicate in aggiunta, se non diversamente concordato di seguito.
1. GARANZIA
1.1. Per i nostri prodotti "Thermo Tower", garantiamo la conformità delle "Thermo Tower" alle informazioni sul prodotto allegate. Non siamo responsabili delle conseguenze di modifiche, manipolazioni o manutenzioni errate da parte del cliente o di terzi (Parte 2, Sezione 3.12 GTC).
1.2. In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB e alla parte 2 clausola 5.1 delle nostre CGV, il periodo di prescrizione generale per i reclami derivanti da difetti materiali e da vizi del titolo è di dodici (12) mesi dal trasferimento del rischio ("periodo di garanzia").
1.3. se un difetto di una "Thermo Tower" si verifica durante il periodo di garanzia, il cliente deve comunicarcelo telefonicamente o tramite il sito web www.Repair-24.de.
1.4. Ci impegneremo a ritirare la "Torre termica" difettosa dal cliente entro due (2) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. 1
.5 Il cliente potrà consultare lo stato di servizio della riparazione in qualsiasi momento tramite il sito www.Repair-24.de.
1.6. La riparazione e la relativa elaborazione saranno effettuate da una terza parte incaricata da noi. Le nostre CGV si applicheranno di conseguenza.
1.7. Su richiesta del cliente, forniremo un dispositivo sostitutivo equivalente per tutta la durata della riparazione.
1.8. la restituzione della "Thermo Tower" riparata e il ritiro del dispositivo sostitutivo saranno effettuati da noi o da una terza parte da noi incaricata dopo la riparazione.
1.9. Ci faremo carico delle spese necessarie ai fini dell'ispezione e delle successive prestazioni relative alla "Torre termica", in particolare dei costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, entro il periodo di garanzia. In particolare, la "Torre termica" dovrà sempre essere trasportata in contenitori sicuri a nostre spese.
2. Prestazioni al di fuori del periodo di garanzia
2.1. se si verifica un difetto in una "Torre termica" dopo la scadenza del periodo di garanzia, il cliente può notificarci tale difetto tramite il sito web www.Repair-24.de o per telefono e richiederci un preventivo di spesa per la riparazione della "Torre termica" difettosa. La Parte 1, Sezione 4.1, dei nostri Termini e Condizioni Generali si applica di conseguenza.
2.2. ci impegneremo a ritirare la "Torre termica" dal cliente entro due (2) giorni lavorativi dall'inoltro dell'ordine in conformità con la sezione 1.8.
2.3. Dopo l'invio dell'ordine di riparazione da parte del cliente, forniremo al cliente un dispositivo sostitutivo equivalente su sua richiesta per la durata della riparazione, dietro pagamento di una somma forfettaria di 190,00 EUR più IVA per dispositivo. Al termine della riparazione o dopo che la riparazione è fallita, ritireremo il dispositivo sostitutivo dal cliente.
3. PACCHETTO DI SERVIZI PLUS
3.1. Al momento dell'acquisto di una "Thermo Tower", il cliente può acquistare il "Pacchetto di assistenza PLUS" con un costo aggiuntivo di 100,00 EUR più IVA per apparecchio.
3.2. In caso di acquisto del "Pacchetto di assistenza PLUS", forniremo gratuitamente al cliente un apparecchio sostitutivo comparabile su richiesta del cliente in caso di riparazione necessaria della rispettiva "Thermo Tower" durante il periodo di validità del Pacchetto di assistenza Plus in conformità alla Sezione 3.3, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia. Le clausole 1.4, 1.5 e 1.8 si applicano di conseguenza.
3.3. La durata del Pacchetto di assistenza PLUS è di trentasei (36) mesi dal trasferimento del rischio della rispettiva "Torre termica".